Partiamo subito con la definizione di danno da vacanza rovinata.

Per danno da vacanza rovinata si intende comunemente quel disagio che il turista subisce in conseguenza della impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato a causa di problemi legati al mezzo di trasporto utilizzato, all’organizzazione del soggiorno o comunque da altre diverse cause che in ogni caso compromettono la serenità del viaggiatore.
La cancellazione del volo, il ritardo aereo, lo smarrimento del bagaglio, l’hotel o il villaggio turistico non conformi a quanto pubblicizzato, sono tutti disagi che possono rovinare la vacanza e compromettere l’intero soggiorno del viaggiatore.
Davvero tanti sono gli imprevisti che possono rovinare le vacanze al viaggiatore.
Solitamente la nostra agenzia legale è molto richiesta per far ottenere gratuitamente al turista il:
- rimborso causa volo cancellato;
- rimborso per ritardo aereo;
- rimborso per negato imbarco;
- rimborso per bagaglio smarrito.
Devi però sapere che, qualora il disagio subito sia direttamente collegato ad un inadempimento posto in essere dalla compagnia aerea, nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo concluso con il passeggero, o magari dal tour operator, in riferimento ai servizi offerti nel pacchetto viaggio venduto al viaggiatore, la legge prevede specifici rimedi per consentire al malcapitato viaggiatore di ottenere un adeguato ristoro che si può concretizzare in un rimborso del prezzo o nel risarcimento del danno.
Questa è appunto la nostra mission… dopotutto anche noi ci chiamiamo Vacanza Rovinata. La nostra organizzazione, avvalendosi della collaborazione di una rete di professionisti altamente competenti nel diritto del turismo e nel diritto dei trasporti, offre al viaggiatore un servizio di tutela vantaggioso, comodo ed efficace, rappresentando quindi una risposta a tutti coloro che, una volta tornati da un viaggio di lavoro o di piacere, a causa dei disagi subiti nel corso dello stesso, desiderano ottenere un adeguato rimborso economico senza dover sostenere alcuna spesa.
Approfondiamo quindi l’argomento.
Quindi cos’è il danno da vacanza rovinata?
Nell’ordinamento italiano, il danno da vacanza rovinata trova un esplicito riferimento normativo proprio con l’introduzione del Codice del Turismo il quale dedica l’art. 47 a tale tipologia di danno fissando alcuni requisiti e presupposti specifici al fine di consentire al turista l’accesso alla tutela risarcitoria.
La possibilità che il turista possa chiedere un risarcimento per il danno correlato al tempo di vacanza che risulta essere inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta è subordinato al presupposto che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza.
Una volta appurata la sussistenza del danno da vacanza rovinata, il rimborso ed il risarcimento in favore del viaggiatore possono essere di due tipi:
- danno patrimoniale per i costi sostenuti;
- danno esistenziale o morale correlato dallo stress e dalla delusione subiti a causa del disservizio.
Sulla base di tale presupposti, relativamente all’acquisto di pacchetti viaggio offerti di tour operator, a mero titolo esemplificativo, è stato dai Giudici riconosciuto al turista un congruo risarcimento per i disagi subiti nei seguenti casi:
- Va risarcito il danno patito dagli acquirenti di un pacchetto turistico “tutto compreso” se, in caso di vacanze rovinate dal mare inquinato, il tour operator non abbia fornito alternative idonee durante il viaggio.
- Le precarie condizioni igieniche presenti nella struttura ricettiva, l’assoluta carenza dei servizi pubblicizzati e promessi dal tour operator al momento della vendita dal pacchetto vacanza e di conseguenza il completo stravolgimento delle aspettative di svago e riposo, ha comportato la condanna del tour operator per vacanze rovinate in favore dei malcapitati viaggiatori;
- In altro caso l’organizzatore del viaggio è stato condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata per omesse verifiche metereologiche e per aver quindi venduto ai turisti un pacchetto viaggio del quale i viaggiatori non hanno potuto godere pienamente proprio a causa di un uragano abbattutosi in loco seppure previsto da giorni;
- E’ stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata per malfunzionamento dell’auto presa a noleggio in virtù della responsabilità della società di noleggio per non aver prontamente sostituito ai turisti l’auto noleggiata rimasta in panne.
- Affermato il diritto al risarcimento per vacanza rovinata in favore del turista disabile che nel corso della vacanza, contrariamente a quanto pubblicizzato e promesso dal tour operator al momento dell’acquisto del pacchetto viaggio, non ha trovato presso il villaggio turistico prescelto servizi confacenti alla propria disabilità per la presenza di barriere architettoniche.
- Nel caso di un pacchetto viaggio acquistato da una coppia di novelli sposi, è stato riconosciuto il danno per la luna di miele rovinata proprio in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata, ovvero il viaggio di nozze.
Il danno da vacanza rovinata può altresì concretizzarsi anche quando la causa dei problemi subiti dal viaggiatore siano derivati da disagi aerei verificatisi nel corso della vacanza a causa dell’inadempimento posto in essere dalla compagnia aerea al contratto di trasporto aereo e ciò, sia nel caso in cui i biglietti aerei facciano parte di un pacchetto viaggio comprendente altri servizi, quanto nel caso in cui il viaggiatore abbia provveduto all’acquisto dei soli biglietti aerei.
Esaminiamo quindi le diverse fattispecie di disagi aerei.
Vacanza rovinata per volo cancellato o per ritardo aereo
Qualora la vacanza sia stata rovinata a causa della cancellazione del volo o per un ritardo di almeno 3 ore, l’entità della compensazione pecuniaria spettante al passeggero viene determinata direttamente dalla legge e viene calcolata considerando la lunghezza della tratta di percorrenza che l’aereo doveva percorrere.

Gli importi partono da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 600 euro.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, nominato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione del proprio volo ogni passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
- € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km.
Il viaggiatore potrà inoltre ottenere un ulteriore rimborso o risarcimento per il danno da vacanza rovinata qualora la ritardata partenza del volo o la cancellazione dello stesso abbia comportato rilevanti negativi conseguenze sulla vacanza nonché ulteriori disagi, anche di rilevanza patrimoniale, quali potrebbero essere, ad esempio, la perdita parziale o totale del soggiorno anticipatamente pagato.
Vacanza rovinata per bagaglio smarrito
Altro caso che forse, più di qualsiasi altro, può comportare per il viaggiatore un completo stravolgimento della propria vacanza e quindi un irreparabile danno da vacanza rovinata, riguarda quello del bagaglio smarrito nel corso del trasporto aereo.
In tali casi, il passeggero ha diritto, su richiesta, ad ottenere dalla compagnia aerea un adeguato rimborso e risarcimento per i danni subiti fino ad un importo massimo di € 1.400,00 circa.
Inoltre, qualora il trasporto aereo faccia parte di un pacchetto viaggio venduto dal tour operator organizzatore del viaggio, il viaggiatore potrà richiedere a quest’ultimo anche l’ulteriore risarcimento del danno da vacanza rovinata la cui quantificazione potrà essere valutata equitativamente in una somma pari ad una percentuale del costo complessivo del viaggio.
Come ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata
Al fine di poter adeguatamente provare tutti i disagi e quindi il danno da vacanza rovinata subito, il primo consiglio è quello di raccogliere, nel corso della vacanza, tutta la documentazione comprovante le eventuali spese sostenute e le problematiche occorse (ad esempio, foto o video della struttura ricettiva che non ha le caratteristiche promesse, dei luoghi che dimostrino che i servizi offerti non corrispondono a quelli previsti dal contratto).
Come previsto espressamente dal Codice del Turismo, altrettanto importante è la tempestività del reclamo che il viaggiatore dovrà presentare, se possibile anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore del viaggio o il suo rappresentante in loco possano porvi rimedio.
Se, a fronte di quanto contestato all’organizzatore, si vede negata qualsivoglia responsabilità, il turista potrà promuovere un giudizio civile nei suoi confronti.
Se a seguito della richiesta di risarcimento effettuata dal viaggiatore al tour operator, appena rientrato dal viaggio a mezzo pec o lettera raccomandata a/r, non si dovesse ottenere un adeguato ristoro per i disagi subiti, noi di Vacanza Rovinata offriamo gratuitamente al viaggiatore la nostra assistenza ed esperienza maturata sul campo.
Compila i campi del modulo sottostante e ti offriremo tutta l’assistenza di cui necessiti.