Risarcimento volo Air France
Volo Cancellato Air France? Secondo quanto riconosciuto delle norme nazionali ed europee poste a tutela del passeggero, nei casi di volo cancellato, così come per ritardo aereo, perdita coincidenza o negato imbarco, si ha diritto su richiesta ad ottenere dalla Air France una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600), il rimborso del biglietto ed il risarcimento danni subiti.

Fai valere i tuoi diritti!
Se il tuo volo Air France è stato cancellato o è arrivato in ritardo, se ti hanno negato l’imbarco sull’aereo o se ti hanno smarrito i bagagli rivolgiti a noi ed ottieni il dovuto risarcimento senza sostenere alcuna spesa.
Come ottenere il risarcimento di un volo Air France?
Seppur a fronte di legittime richieste, capita tuttavia non di rado che la Air France neghi ai propri passeggeri il dovuto rimborso e risarcimento in virtù di circostanze eccezionali quali ad esempio un guasto tecnico o condizioni meteo avverse.
Grazie alla esperienza maturata sul campo da VacanzaRovinata.it ti possiamo assicurare che nella stragrande maggioranza dei casi, quella della “circostanza eccezionale”, non è altro che un subdolo escamotage al quale ricorrono le compagnie aeree per negare ai passeggeri un adeguato rimborso e risarcimento per i disagi subiti o, comunque, per disincentivare i viaggiatori dall’intentare azioni risarcitorie.
VacanzaRovinata.it, valutata la sussistenza dei presupposti, ti aiuterà quindi a superare tutti gli ostacoli frapposti dalla Air France fino a farti ottenere un adeguato rimborso ed il giusto risarcimento senza dover corrispondere alcuna spesa.
Solenne condanna inflitta alla compagnia aerea Air France
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-83/10 pubblicata il 13 ottobre 2011 ha riconosciuto l’obbligo da parte della compagnia aerea Air France al rimborso del danno morale, oltre che del danno materiale, in favore di sette cittadini spagnoli vittime della cancellazione del volo.
Il caso su cui è intervenuta la Corte riguarda il volo Air France da Parigi a Vigo (Spagna) del 25 settembre 2008 che, decollato regolarmente all’ora prevista, dopo poco, faceva rientro all’aeroporto di partenza a causa di un problema tecnico all’aeromobile. La compagnia aerea francese provvedeva alla riprotezione dei passeggeri offrendo loro la possibilità di partire con un volo alternativo solo il giorno dopo con destinazione Oporto (Portogallo), da dove poi, a proprie spese, hanno preso un taxi per raggiungere la destinazione finale di Vigo.
I passeggeri iberici hanno esperito un’azione diretta ad ottenere la somma di € 250 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per volo cancellato, il rimborso delle somme corrisposte per i pasti consumati e per le spese di taxi ed inoltre il risarcimento del danno morale subito.
Nella sentenza in questione, la Corte, ampliando la tutela nei confronti dei passeggeri, fornisce un’interpretazione estensiva della nozione di “cancellazione del volo” considerando annullati, non solo i voli che non siano affatto partiti, ma anche quelli che partono ma non raggiungono la destinazione originaria.
Inoltre, la Corte precisa che la nozione di “risarcimento supplementare” consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa dell’inadempimento della compagnia aerea agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Il diritto al risarcimento sussiste anche qualora il vettore aereo, a seguito della cancellazione del volo, ometta di prestare ai passeggeri la dovuta assistenza e quindi l’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, rimborso delle spese di vitto, alloggio e comunicazioni per la durata dell’attesa.
Dispositivo Sentenza C-83/10 Corte UE (Terza Sezione) 13 ottobre 2011
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
- La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
- La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.