Smarrimento bagagli e danno da vacanza rovinata

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In caso di smarrimento, furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio durante la vacanza, il passeggero ha diritto su richiesta ad ottenere dalla compagnia aerea e dal tour operator organizzatore del viaggio un adeguato rimborso e risarcimento per i danni subiti fino all’importo di € 1.400 circa.

Smarrimento bagagli e danno da vacanza rovinata

In virtù della consolidata esperienza maturata sul campo da VacanzaRovinata.it abbiamo rilevato che in tali casi capita spesso tuttavia che le compagnie aeree ed i tour operator neghino ai propri passeggeri il dovuto rimborso e risarcimento o, in altri casi, offrano come risarcimento somme davvero irrisorie rispetto al danno molto più rilevante subito dai passeggeri.


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Vacanza Rovinata da Bagaglio Smarrito e diritto al rimborso

VacanzaRovinata.it valutata la sussistenza dei presupposti ti aiuterà quindi a superare tutti gli ostacoli frapposti dalla compagnia aerea e dal tour operator fino a farti ottenere un adeguato rimborso ed il giusto risarcimento senza dover corrispondere alcuna spesa.

In caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio del passeggero, in coincidenza di una vacanza, la compagnia aerea è tenuta a risarcire, oltre al danno patrimoniale -costituito dal rimborso delle spese sostenute per procurarsi i beni necessari per la vacanza-, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti. E’ quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Massa con sentenza del 13 novembre 2003.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo posta, l’attore rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, conveniva in giudizio dinanzi a questo giudice la compagnia aerea Alitalia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’attore in seguito allo smarrimento del suo bagaglio in occasione di un viaggio in Spagna fatto con la famiglia nel periodo dal 5 settembre 2002 all’8 settembre 2002, quantificati in € 1.000,00 di cui 149,00 per esborso sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Alla prima udienza di comparizone del 26 giugno 2003, constatata la regolarità della notifica a mezzo posta dell’atto di citazione veniva dichiarata la contumacia della società convenuta in giudizio.

Valutata la causa sufficientemente istruita sulla base della domanda e delle produzioni documentali svolte dall’attore veniva fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della comparsa conclusionale.

All’udienza del 6 novembre 2003 l’attore si riportava alle conclusioni già in atti e depositava compersa conclusionale con citazione di dottrina e giurisprudenza sulla materia oggetto di causa.

La causa veniva trattenuta a sentenza.

Motivo della decisione

La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.

L’attore ha assolto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c.: dalla prospettazione della domanda, dalla documentazione prodotta in causa e dallo stesso atteggiamento processuale della società convenuta risulta pacifica la responsabilità circa la determinazione dell’evento dannoso dedotto: la compagnia aerea con fax del 10 ottobre 2002 ha ammesso il disservizio patito dall’attore e con successivo fax del 4 dicembre 2002 ha tentato di definire la controversia con l’offerta -immotivata in relazione al quantum- del 50% delle spese di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del bagaglio.

Il presente procedimento tuttavia non è limitato al semplice danno materiale emergente, ma ha ad oggetto il risarcimento del danno c.d. da “vacanza rovinata” conseguente alla pacifica e totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico generatore dell’ulteriore danno dedotto dall’attore.

In effetti, pare condividibile quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore-vacanziere imputabile a responsabilità del vettore.

Secondo tale orientamento non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver ditirro alla liquidazione del danno morale, nella cui più ampia categoria viene incluso il danno “c.d. esistenziale” a sua volta comprendente anche il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio.

La tesi sostenuta dall’attore è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n.8827/2003 e n. 8828/2003), secondo la quale il danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all’art. 2059 del codice civile.

Nella stessa linea è la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione 23 aprile – 9 settembre 2003, n. 13158.

Risponde ad equità risarcire i disagi -non solo strettamente economici- derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza.

Considerato il valore della causa, la decisione può essere presa ai sensi dell’art. 113 c.p.c., determinando l’entità del risarcimento da “c.d. vacanza rovinata” in applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare.

Considerata congrua la spesa di Euro 149 per acquistare i beni di prima necessità, l’ulteriore danno morale può essere liquidato in Euro 500.

La condanna alle spese legali viene pronunciata in applicazione del principio della soccombenza del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Massa, ritenuta la responsabilità civile della Alitalia nel presente giudizio, definitivamente pronunciandosi, secondo equità, sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di Euro 649, oltre alle spese legali.

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