In caso di smarrimento, furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio il passeggero ha diritto su richiesta ad ottenere dalla Alitalia un adeguato rimborso e risarcimento per i danni subiti fino all’importo di € 1.400 circa.

In virtù della consolidata esperienza maturata sul campo da VacanzaRovinata.it abbiamo rilevato che in tali casi capita spesso tuttavia che la Alitalia neghi ai propri passeggeri il dovuto rimborso e risarcimento o, in altri casi, offra come risarcimento somme davvero irrisorie rispetto al danno molto più rilevante subito dai passeggeri.
Bagagli smarriti da Alitalia?
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Dura condanna inflitta alla compagnia aerea Alitalia
In una recente sentenza di Giudice di Pace la compagnia aerea Alitalia, in conseguenza dello smarrimento bagaglio di un proprio passeggero, è stata condannata al pagamento della somma di oltre 1.500 Euro a titolo di rimborso dei beni di prima necessità acquistati durante la vacanza nonché a titolo di risarcimento da vacanza rovinata. La sentenza in questione, oltre a ritenere legittimo il rimborso in favore del passeggero di tutte le spese sostenute per l’acquisto di beni durante la vacanza, evidenzia come debbano ritenersi senz’altro suscettibili di ulteriore risarcimento i disagi e lo stress subiti dal viaggiatore per aver dovuto trascorrere la vacanza senza i propri effetti personali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore descritto in epigrafe, conveniva in giudizio la Alitalia S.p.a. in premessa, dichiarando che avevano stipulato con lo stesso un contratto di viaggio, per un volo aereo sulla tratta Roma-Madrid per il giorno 20/02/2007 alle ore 09,05, per poi proseguire il viaggio con la compagnia Air Europa fino a Cancun. All’arrivo all’aeroporto di Cancun tuttavia, l’attore apprendeva che il proprio bagaglio era stato smarrito. Il Sig. M., quindi provvedeva ad aprire formale procedura p.i.r., segnalando l’accaduto. Tuttavia il proprio bagaglio risulta riconsegnato solo dopo tre settimane, quando l’attore è rientrato in Italia. L’attore, durante il suo soggiorno a Cancun, è stato costretto a comprare tutto l’occorrente per i propri bisogni, in quanto tutto l’occorrente era stato smarrito unitamente alla valigia. Sosteneva pertanto una spesa di € 1.051,15 come da ricevute allegate. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta oltre che al rimborso delle spese effettuate anche al risarcimento per i danni subiti. La causa veniva iscritta a ruolo nei termini di legge. La convenuta Alitalia si costituiva a mezzo avv. F. il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Terminata la fase istruttoria precisate le conclusioni, di cui in epigrafe, all’udienza del 09.07.2008 la causa veniva assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
La domanda è senz’altro proponibile. Nel merito deve trovare accoglimento. L’attore ha dato prova di aver effettuato un viaggio con Alitalia S.p.a. utilizzando un vettore di predetta società. Agli atti risulta depositato regolare denuncia di smarrimento, mai contestata o disconosciuta dalla controparte, per cui il fatto storico deve intendersi provato. La pretesa attorea è naturalmente fondata e merita accoglimento. Il vettore, è responsabile del corretto adempimento del contratto di viaggio, ivi compreso quindi, la puntuale consegna dei bagagli. La violazione di tale obbligo, come nel cado che ci occupa, espone il vettore a responsabilità verso i propri viaggiatori, per tutti i danni arrecati a causa di tale disservizio. L’attore ha provato che a causa del mancato arrivo del proprio bagaglio ha subito un danno economico di € 1.051,15 in quanto si è visto costretto ad acquistare i beni di prima necessità, avendo smarrito tutti i propri effetti personali. La compagnia aerea Alitalia S.p.a. deve pertanto rimborsare la predetta somma al Sig. M.A. oltee gli interessi dalla domanda al soddisfo. Va inoltre considerato che il Sig. M., si è visto rovinato una vacanza a causa dello stress subito dalla perdita del bagaglio. Dovendo infatti reperire tutto il necessario per soggiornare in una terra straniera, è stato costretto a sottrarre del tempo alla propria vacanza per l’acquisto di quanto gli era necessario. Tale situazione è da ritenersi certamente fonte del c.d. danno esistenziale che in via equitativa può essere quantificato in € 500 che Alitalia S.p.a. sarà tenuta a corrispondere all’attore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in precedenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando nella causa proposta, così come in narrativa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall’attore e per l’effetto condanna la Alitalia S.p.a. in persona del legale r.te p.t. al pagamento in favore di M.A. della complessiva somma di € 1.551,15 oltre interessi dalla domanda al soddisfo; condanna, altresì la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio.