Alitalia – Rimborso per ritardata partenza del volo e perdita di coincidenza

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In caso di ritardo volo o perdita coincidenza così come per negato imbarco o volo cancellato, il passeggero ha diritto su richiesta ad ottenere dalla Alitalia il rimborso biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) ed il risarcimento danni subiti.

Alitalia - Rimborso per ritardata partenza del volo e perdita di coincidenza

In tali casi capita spesso tuttavia che la Alitalia neghi ai propri passeggeri il dovuto rimborso e risarcimento appellandosi a circostanze eccezionali quali ad esempio un guasto tecnico o condizioni meteo avverse. 

In virtù della consolidata esperienza maturata sul campo da VacanzaRovinata.it vi possiamo assicurare che nella stragrande maggioranza dei casi, quella della “circostanza eccezionale”, non è altro che un subdolo escamotage al quale ricorrono le compagnie aeree per negare ai passeggeri un adeguato rimborso e risarcimento o, comunque, per disincentivare i viaggiatori dall’intentare azioni risarcitorie.

VacanzaRovinata.it valutata la sussistenza dei presupposti ti aiuterà quindi a superare tutti gli ostacoli frapposti dalla Alitalia fino a farti ottenere un adeguato rimborso ed il giusto risarcimento senza dover corrispondere alcuna spesa.


Ritardo aereo Alitalia

Se il tuo volo Alitalia è arrivato in ritardo rivolgiti a noi ed ottieni il dovuto risarcimento senza sostenere alcuna spesa.


Ennesima condanna inflitta alla compagnia aerea Alitalia

Si riporta di seguito una recente sentenza ottenuta dai legali di VacanzaRovinata.it in favore di un nostro assistito il quale, a seguito di un ritardo accumulato sulla prima tratta del viaggio, ha perso la coincidenza con il successivo volo ed è stato costretto ad accettare l’unica possibilità offerta dalla Alitalia ovvero di raggiungere la destinazione finale con grave ritardo mediante un servizio sostitutivo con autobus. A fronte dei gravi disagi subiti dal nostro assistito l’Alitalia è stata condannata al pagamento della soma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione debitamente notificato. I.A. premetteva di avere acquistato, dalla compagnia aerea Alitalia SpA, un biglietto aereo per la tratta Venezia-Napoli con partenza dall’aeroporto di Venezia alle ore 15,50 del 7.06.2010 ed arrivo a Napoli alle per 18,30 del medesimo giorno.

In detta data l’attore si recava presso l’aeroporto di Venezia per la prevista partenza ove veniva informato che il volo avrebbe subito un ritardo di circa un’ora per cui giunse a Roma alle ore 17,50 perdendo il tal modo la coincidenza per Napoli.

Precisava poi che, non essendovi altri voli disponibili, venne fatto salire su di un autobus raggiungendo Napoli alle ore 1,00 con quattro ore e trenta di ritardo rispetto all’orario originariamente  previsto. Data l’ora notturna ed in assenza di mezzi pubblici per raggiungere la penisola Sorrentina, dovette pernottare a Napoli per poi ripartire il mattino successivo.

Ritenuto che tale vicenda gli aveva procurato disagi, stress e spese, chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione della compensazione pecuniaria ed al risarcimento dei danni che tale disservizio le aveva procurato.

Instauratosi regolare contraddittorio, la spa Alitalia si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto.

Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.

Occorre premettere che la fattispecie dedotta in giudizio  ha ad oggetto la corresponsione della compensazione pecuniaria ed il risarcimento dei danni in conseguenza dell’inesatto adempimento.

Anzitutto è pacifico, per mancata contestazione sul punto da parte della convenuta compagnia aerea, la titolarità del lato attivo e passivo del dedotto rapporto in capo alle parti in causa.

Inoltre, dalla assunta prova per testi ed in mancanza di prova  contraria fornita dalla convenuta, risulta accertato il ritardo lamentato senza alcuna prova che ne giustificasse la legittimità.

In punto di diritto deve ritenersi che, nel caso di specie, si applichi il Regolamento n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio della Unione Europea del 11/2/04 che istituisce regole comuni in materia si compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

È, pertanto, ravvisabile nella fattispecie la violazione del diritto alla cd. compensazione pecuniaria, previsto espressamente dagli artt. 5 e 7 del regolamento n. 261/04 pari ad e 250,00.

Invero, il riconoscimento di tale diritto incontra un limite nell’accadimento di circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare  anche adottando tutte le misure del caso.

In particolare, l’art. 5 paragrafo 3 del richiamato Regolamento n. 261/04 sancisce che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Orbene, la convenuta  compagnia aerea nulla ha dedotto circa la sussistenza di motivi tecnici, né che gli stessi erano tali da non potere essere evitati anche se fossero state adottate le misure del caso per cui la stessa è tenuta a corrispondere la prevista compensazione pari ad € 250,00.

All’istante compete altresì il risarcimento del danno per i notevoli disagi per l’arrivo a tarda ora a Napoli e per il forzoso pernottamento. Tali danni appare del tutto equo liquidarli in € 250,00.

In conclusione, per le suesposte ragioni, la domanda, per quanto di ragione, va accolta con condanna della spa Alitalia al pagamento, in favore di I. A., della somma di € 500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispovo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l’inadempimento della Alitalia – Compagnia Aerea italiana S.p.A. in ordine al fatto per cui è causa e, per l’effetto, la condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di I.A. oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.

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