In caso di volo cancellato, così come per ritardo aereo, coincidenza o negato imbarco, Alitalia è tenuta a corrispondere su richiesta del passeggero il rimborso biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) ed il risarcimento danni subiti.

Spesso tuttavia Alitalia nega ai passeggeri il rimborso ed il risarcimento dovuto appellandosi a circostanze eccezionali quali ad esempio un guasto tecnico o condizioni meteo avverse.
In virtù della consolidata esperienza maturata sul campo da Vacanzarovinata.it vi possiamo assicurare che nella stragrande maggioranza dei casi, quella della “circostanza eccezionale”, non è altro che un subdolo escamotage al quale ricorrono le compagnie aeree per negare ai passeggeri un adeguato rimborso e risarcimento per i disagi subiti o, comunque, per disincentivare i viaggiatori dall’intentare azioni risarcitorie.
Vacanzarovinata.it valutata la sussistenza dei presupposti ti aiuterà quindi a superare tutti gli ostacoli frapposti dalla Alitalia fino a farti ottenere un adeguato rimborso ed il giusto risarcimento senza dover corrispondere alcuna spesa.
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Come ottenere il rimborso e il risarcimento di un volo Alitalia?
Ennesima condanna inflitta alla compagnia di bandiera Alitalia
In una recente sentenza ottenuta dai legali di Vacanzarovinata.it in favore di un nostro assistito, Alitalia è stata condannata al pagamento della somma di € 250 in conseguenza della arbitraria cancellazione di un volo internazionale operata in danno di un proprio passeggero.
La sentenza in questione, sancisce a chiare lettere il sacrosanto diritto di ciascun passeggero ad essere risarcito ogni qualvolta la cancellazione del volo, in carenza di idonea giustificazione da parte della compagnia aerea ed anche nel caso di riprotezione su altro volo successivo, comporti un ritardo nell’arrivo a destinazione.
Svolgimento del processo
Preliminarmente, va dichiarata la capacità processuale delle parti e la regolarità della rappresentanza in giudizio delle stesse a ministero dei rispettivi difensori costituiti. Devesi, poi, ritenere la proponibilità e la ammissibilità della domanda di C. F., perché redatta nel rispetto del combinato disposto degli artt. 318 e 163 c.p.c., ed a seguito di un esame complessivo è possibile comprendere “petitum e causa petendi”, non riscontrandosi alcun pregiudizio difensivo per la convenuta. Né si rilevano contrasti relativamente alla competenza per valore e per territorio, in applicazione dell’art. 1469 bis c.c., sulla scorta dell’art. 7 c.p.c..
Dalla espletata attività istruttoria, valutata nel complesso unitario la documentazione fornita dalle parti, si evince: -1. effettivamente il volo Alitalia AZ0479 del 23.11.09, in partenza dall’aeroporto di Budapest e diretto a Fiumicino, era stato cancellato; -2. avendo la società convenuta offerto la riprotezione del volo, l’attore era giunto presso l’aeroporto di Roma nella tarda mattinata del 24.11.09.
L’Alitalia, in definitiva, non contesta il ritardo del volo, bensì sostiene l’integrale rispetto della normativa prevista dal Regolamento CE 261/2004, opponendosi al risarcimento del danno, ma non ha fornito prova di avere assistito i passeggeri.
Nella fattispecie non vengono in discussione i diritti primari attinenti la vita e la sicurezza nel volo, bensì i c.d. “Diritti secondari” degli utenti-passeggeri, riconducibili alla legittima aspettativa di usufruire di un servizio efficiente, di ricevere informazioni trasparenti, chiare e veritiere, e di essere risarciti allorquando ciò non si verifica, tenuto conto del metodo – utilizzato dai passeggeri e non disconosciuto dal vettore – di prenotazione e acquisto con sistema di posta elettronica (e-mail); in questo quadro, trova applicazione il Regolamento CE n. 261/2004 (richiamato ed allegato dalle parti), che, in ogni caso fa salvo il diritto al risarcimento supplementare previsto da norme nazionali o altre comunitarie (art. 12 Regolamento cit.). Valutati i fatti di causa nella loro complessità, il Giudice ritiene che il vettore Alitalia non sia stato in grado di superare la presunzione di colpevolezza e quindi ai passeggeri – vittime di un ritardo – deve essere riconosciuto, la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del citato Reg.
Sulla scorta della normativa richiamata, la domanda attorea va, per quanto di ragione, accolta.
Essendovi prova che l’attore ha accettato la riprotezione sul volo successivo, in applicazione del Regolamento CE, il contratto di trasporto è valido ed efficace; risultando, altresì che il C. è giunto a Roma con notevole ritardo, in applicazione dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261 dell’11.02.04, non avendo la società convenuta provato che il ritardo nel volo era dovuto a circostanze del tutto eccezionali e che aveva adottato tutti i servizi per condurre i passeggeri a destinazione (Roma), la stessa è obbligata al pagamento della compensazione pecuniaria in base all’art. 7 citato, pari alla somma di € 250,00 in favore dell’attore, con la conseguente condanna a pagamento del relativo importo. Le spese, ex art. 91 c.p.c. se guono la soccombenza e tenuto conto del “decisum” (Cass. Sez. Un. 3.7/11.9.97 n. 19014), vanno liquidate, con riferimento alla fascia di valore prevista dalla T.P. vigente, come in dispovo.
PQM
Il Giudice di Pace sulla domanda di C.F., disattesa ogni altra eccezione, deduzione ed istanza, definitivamente pronunciando nella causa civile, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea.
- Per l’effetto condanna la Alitalia, Compagnia Aerea Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede come in atti, al pagamento in favore di C.F. della somma di € 250 per le causali in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.