Secondo quanto previsto dalle norme a tutela del passeggero, sorge il diritto di ottenere dalla Air Europa il risarcimento danni, il rimborso biglietto ed una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) in caso di volo cancellato così come per ritardo aereo, perdita coincidenza o negato imbarco.

Al verificarsi di tali disagi, la Air Europa spesso nega ai propri passeggeri il dovuto rimborso e risarcimento appellandosi a circostanze eccezionali quali ad esempio un guasto tecnico o condizioni meteo avverse.
In virtù della consolidata esperienza maturata sul campo da vacanzarovinata.it vi possiamo assicurare che nella stragrande maggioranza dei casi, quella della “circostanza eccezionale”, non è altro che un subdolo escamotage al quale ricorrono le compagnie aeree per negare ai passeggeri un adeguato rimborso e risarcimento per i disagi subiti o, comunque, per disincentivare i viaggiatori dall’intentare azioni risarcitorie.
VacanzaRovinata.it valutata la sussistenza dei presupposti ti aiuterà quindi a superare tutti gli ostacoli frapposti dalla Air Europa fino a farti ottenere un adeguato rimborso ed il giusto risarcimento senza dover corrispondere alcuna spesa.
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Se il tuo volo Air Europa è stato cancellato, rivolgiti a noi ed ottieni il dovuto risarcimento senza sostenere alcuna spesa.
Ennesima condanna inflitta alla compagnia aerea Air Europa
In una recente pronuncia del Giudice di Pace di Milano i legali di VacanzaRovinata.it hanno ottenuto in favore di un nostro assistito, la condanna della Air Europa, oltre che al rimborso forfettario delle spese sostenute dai passeggeri per vitto ed alloggio, anche al risarcimento della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa dettata a tutela del viaggiatore. La sentenza in questione evidenzia chiaramente come, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea debba provvedere a darne tempestiva comunicazione ai passeggeri, entro le due settimane dalla partenza del volo; in caso di mancata o tardiva comunicazione, il vettore aereo dovrà corrispondere al passeggero il rimborso ed il risarcimento previsto dalla legge. E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Milano Sez. VI nella sentenza del 14.10.2009.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2007 gli attori convenivano in giudizio all’udienza del 23.6.2008 Air Europa in qualità di vettore aereo per sentirla condannare al pagamento di Euro 1200, quale risarcimento del danno contrattuale per inadempimento ed Euro 800 quale risarcimento del danno esistenziale, oltre alle spese di giudizio, somma dovuta a causa del preteso inadempimento contrattuale della convenuta con la quale gli attori avevano stipulato un contratto per l’acquisto di un biglietto per un volo Malpensa – Madrid – Salvador e ritorno, pagato ed effettuato dagli attori, i quali peraltro assumevano che il volo per la tratta Madrid – Milano del 1.2.2006 era stata cancellato e sostituito con un volo del 2.2.2006 e pertanto di aver subito un ritardo, nel volo di rientro a Milano, di oltre ventiquattro ore, ritardo che aveva loro provocato stress sia per la permanenza in aeroporto senza disposizioni precise per numerose ore sia per la perdita di un giorno di lavoro. Gli attori infatti, si assumeva, solo in tarda serata venivano accompagnati presso un albergo per trascorrere la notte. Essi riferivano che il giorno 17.1.2006 venivano informati dal responsabile dell’agenzia di viaggi che il volo Air Europa Madrid – Milano dell’1.2.2006 era stato cancellato e l’unica alternativa era il volo del 2.2.2006.
Richiedevano pertanto la somma di Euro 1200 per l’inadempimento contrattuale, oltre al danno esistenziale patito quantificato in Euro 800. Si costituiva in data 26.6.2008 la Air Europa chiedendo il rigetto della domanda in quanto la compagnia aveva rispettato la normativa avvisando il giorno 17.1.2006 della cancellazione del volo i passeggeri e pertanto non era dovuto alcun risarcimento.
Conclusa l’istruttoria con l’escussione dei testi di parte attrice, all’udienza del 7.4.2009, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione.
Motivi della decisione
Nel merito la domanda degli attori deve essere accolta, pur nei limiti accertati in giudizio, sostanziandosi il lamentato disservizio in un apprezzabile inadempimento contrattuale. Per quanto riguarda la cancellazione dei volo Madrid – Milano Malpensa dell’1.2.2006 il fatto è pacifico, controverso tra le parti è il rispetto della normativa in materia da parte della compagnia aerea: la Air Europa assume di averla rispettata avendo informato i passeggeri il giorno 17.1.2006 ed avendo fornito un volo sostitutivo il giorno 2.2.2006, oltre al pagamento dell’albergo per il pernottamento, gli attori lamentano la mancata assistenza in aeroporto con scarsa informazione, il mancato pagamento della cena e chiedono il rimborso ex art. 5 della carta dei diritti del passeggero (Reg. CE 261/04), oltre al danno esistenziale per il tempo trascorso in aeroporto ed il danno economico per la perdita di un giorno di lavoro. Ora ritiene il giudicante che ai caso in oggetto sia applicabile la normativa prevista dall’articolo 5 della Carta dei diritti del passeggero nel caso di avviso di cancellazione del volo nel periodo compreso entro le due settimane prima dell’orario di partenza del volo, senza che sia stato offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto o con arrivo non più di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; di conseguenza doveva essere offerta agli attori l’assistenza a norma dell’articolo 9 ed al vettore, spetta la prova di averla fornita a norma del paragrafo 4 dell’articolo 5: doveva pertanto essere offerto il pernottamento come è stato, oltre ai pasti ed al trasporto da e per l’aeroporto, nonché essere fornita pronta ed adeguata informazione, assistenza che, ad eccezione del pernottamento con trasporto da e per l’aeroporto, gli attori hanno negato di aver ricevuto, mentre la convenuta gravata dell’onere della prova di averla fornita, nulla ha provato. Agli attori spetta inoltre la compensazione pecuniaria di Euro 250,00 ciascuno di cui all’articolo 7 della citata Carta, poiché la Air Europa non ha dimostrato che la cancellazione del volo fosse dovuta a circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso. Per quanto riguarda la mancata assistenza si ritiene che il risarcimento per l’inadempimento possa equitativamente essere calcolato in Euro 100 a passeggero comprensivo del costo dei pasti nelle ventiquattro ore di attesa, considerato che gli attori non hanno provato maggiori esborsi. Neppure è stato provato concretamente il danno per la perdita del giorno lavorativo, in quanto non è dato sapere neppure se e quali attività svolgesse re i signori Pa., De. e Cr.. Ritiene inoltre il giudicante che nel caso in oggetto il richiesto danno esistenziale sia già previsto dalla normativa e si sostanzia, senza duplicazione di voci, nel danno per cui è previsto il risarcimento a norma della Carta dei diritti del passeggero, danno liquidato come sopra indicato. Per tutto quanto esposto la convenuta deve essere condannata al pagamento di Euro 350,00 per ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza….
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accertato l’inadempimento della convenuta per l’effetto condanna Air Europa S.A.U. in persona del legale rappresentante p.t. a pagare la somma di Euro 350,00 a ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.