Il tuo viaggio è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) e l’agenzia di viaggi o il tour operator ti ha offerto come rimborso un voucher di viaggio da utilizzare per l’acquisto di un nuovo pacchetto turistico entro il termine di scadenza indicato?

Quasi tutte le agenzie di viaggi, così come i principali tour operator quali ad esempio Alpitour, Francorosso, Eden Viaggi, Veratour e Settemari, in piena pandemia, a seguito della massiva cancellazione dei viaggi già organizzati e prenotati, al fine di arginare le rilevanti perdite economiche subite, hanno preferito erogare ai turisti voucher di viaggio invece che rimborsi in danaro.
Quindi, se ti trovi ora in mano un voucher di viaggio scaduto o non utilizzato e ti stai chiedendo se e come è possibile ottenerne il rimborso, sei nel posto giusto!
Sono davvero tante le richieste di assistenza che ci stanno pervenendo dai turisti che, come te, sono ossessionati dall’idea di perdere i soldi spesi per l’acquisto della vacanza ed intendono quindi ottenere il rimborso del voucher di viaggio scaduto o non utilizzato.
In questo articolo quindi troverai tutte le risposte alle tue domande e ti indicheremo la migliore strategia che ti consentirà di ottenere gratuitamente il rimborso del voucher di viaggio.
Voucher viaggi e vacanze con scadenza 2022 e 2023: è giunta l’ora del rimborso!
I primi voucher per le cancellazioni dei viaggi a causa del Covid sono giunti a scadenza, la maggior parte scadranno tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 e i consumatori potranno quindi finalmente richiedere il rimborso delle somme versate.
Forte la preoccupazione tra agenzie di viaggio e tour operator: Voucher, lo spettro dei rimborsi: parte il countdown per le agenzie così titola TTG Italia, una delle principali testate giornalistiche di settore , l’articolo dedicato all’argomento.
Auspichiamo che gli operatori turistici, che fino a oggi hanno beneficiato delle varie proroghe, non frappongano ostacoli alla erogazione dei dovuti rimborsi così come invece avvenuto spesso negli scorsi mesi nei confronti di quei consumatori che, non avendo ancora maturato il diritto al rimborso in denaro, volevano utilizzare i voucher e si sono visti opporre -da parte di tour operator e agenzie di viaggio- illegittimi oneri che di fatto facevano venir meno l’utilità del voucher come ad esempio la minaccia di penalità, l’obbligo di vacanza nello stesso luogo o l’integrazione di ulteriori somme.
La normativa è chiara sul punto: il rimborso dovrà essere integrale, senza nessuna decurtazione a qualsiasi titolo, e dovrà avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta!
Perché le agenzie di viaggi ed i tour operator hanno emesso un voucher di viaggio senza rimborsarti con soldi?
A fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo italiano ha adottato una serie di misure per il contenimento del contagio. Tra le misure adottate, quelle relative alle restrizioni e ai divieti relativi agli spostamenti delle persone, hanno comportato gravi impedimenti nello svolgimento delle prenotazioni dei soggiorni turistici che sono andate quindi incontro a cancellazioni.
Per conseguenza, le agenzie di viaggi ed i tour operator hanno ricevuto una rilevante mole di richieste di rimborso da parte dei clienti viaggiatori di importi da questi anticipati ma, nella stragrande maggioranza dei casi, già utilizzati dagli operatori per pagare biglietterie ed acconti ai diversi fornitori dei servizi turistici.
Il Governo italiano ha ritenuto quindi necessario, in deroga alla generale normativa dettata dal Codice del Turismo che prevede in casi eccezionali come questi il diritto al rimborso monetario in favore del turista, intervenire con regole straordinarie che contemperassero gli interessi degli imprenditori economici e dei turisti e cosi:
- con DPCM del 8 marzo 2020 sono nati i famosi “voucher di viaggio”, con validità di un anno, da emettere in favore dei turisti impossibilitati a partire a causa della pandemia;
- il Decreto Cura Italia (agli artt. 88 e 88-bis del D.L. 18/2020) ha poi esteso la validità dei voucher di viaggio fino a 18 mesi dalla data di rilascio;
- il Decreto Rilancio (artt. 215 e 216 del D.L. 34/2020) ha dettato le regole, che sono attualmente in vigore, sul trattamento dei voucher di viaggio emessi per viaggi o soggiorni annullati stabilendo in sintesi che:
- se il contratto di soggiorno o di pacchetto turistico riguarda il periodo compreso tra il 11.03.2020 ed il 30.09.2020 e non sia stato reso a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’agente di viaggi o il tour operator, può legittimamente emettere in favore del turista, in luogo del rimborso monetario, un voucher di viaggio di pari importo;
- tale voucher di viaggio potrà prevedere un periodo di scadenza massimo di 30 mesi;
- se il viaggiatore non ha utilizzato il voucher entro 30 mesi dalla data di rilascio, potrà ottenere il rimborso in danaro del relativo importo.
È vero che il periodo di validità dei voucher viaggi è stato esteso a 30 mesi? Purtroppo Si!
Proprio sulla soglia della scadenza del precedente termine dei 24 mesi, allorquando per migliaia di viaggiatori era arrivato il tanto atteso momento di ottenere indietro i propri soldi congelati nei voucher Covid emessi da hotel, agenzie e tour operator, è sopraggiunto il decreto Milleproroghe da poco convertito in legge che ha esteso da 24 a 30 mesi la data di emissione il periodo di validità del voucher turismo, riconosciuto a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.
Si tratta quindi della seconda proroga per la durata dei voucher fortemente voluta dagli operatori turistici i quali lamentavano che la lenta ripartenza dei viaggi a lungo raggio, aveva di fatto limitato le opportunità dei clienti di riscattare i buoni rilasciati dai tour operator per i viaggi prenotati, parzialmente pagati, e mai di fatto fruiti.
La speranza di agenzie, tour operator ed albergatori è che, considerato che i primi viaggi sono stati annullati nel mese di marzo 2020 e quindi i primi voucher, a questo punto, non scadranno prima di settembre, moltissimi viaggiatori preferiranno prenotare le vacanze estive 2022 utilizzando i voucher anziché richiedere il rimborso monetario alla scadenza dei 30 mesi.
Lo stato italiano ha scelto quindi di favorire le esigenze imprenditoriali degli operatori turistici così ignorando l’opposta necessità dei consumatori viaggiatori a rientrare in possesso dei propri soldi!
La proroga a 30 mesi riguarda anche i voucher aerei?
No!
Per i voucher aerei emessi dalle compagnie aeree ai sensi dell’articolo 88 bis del decreto del 17 marzo 2020 nulla cambia, in quanto, il decreto Rilancio aveva già previsto la possibilità di rimborso in favore del passeggero una volta decorsi i 12 mesi dall’emissione. Dunque, chi ha in mano un voucher scaduto o non utilizzato di questo tipo emesso durante i primi mesi di emergenza già poteva, e ancora può, riscuoterlo ed ottenerne il rimborso monetario
Quando è possibile ottenere il rimborso del voucher di viaggio scaduto o non utilizzato?
In virtù della normativa emergenziale succitata, appare quindi chiaro che il viaggiatore costretto ad accettare il voucher di viaggio per il proprio viaggio annullato, avrà diritto ad ottenere il rimborso in danaro della somma corrispondente al suo valore qualora il voucher di viaggio sia scaduto e non sia stato utilizzato.
Immaginiamo ad esempio il caso di un viaggiatore che, quale acquirente di un pacchetto turistico acquistato da Alpitour, si sia visto, a causa della pandemia, annullare il viaggio così ricevendo dal tour operator un voucher di viaggio emesso in data 10 marzo 2020 con validità prolungata in virtù delle ripetute proroghe previste per legge a 30 mesi ed avente quindi scadenza 10 settembre 2022. In tale caso, il viaggiatore, una volta decorsa la data di scadenza, avrà pieno diritto a richiedere ad Alpitour il rimborso monetario di tale voucher che dovrà quindi essere convertito in danaro.
In tali casi quindi il turista avrà diritto a percepire:
- in caso di voucher di viaggio non utilizzato, l’integrale rimborso in danaro del valore corrispondente al voucher;
- in caso di voucher di viaggio utilizzato solo parzialmente, il rimborso in danaro del valore corrispondente alla parte di voucher non utilizzata.
Come si ottiene il rimborso del voucher da viaggio e pacchetti turistici
Nei casi suddetti, in virtù della normativa emergenziale, il viaggiatore avrebbe diritto ad ottenere il rimborso del voucher di viaggio ricevuto a seguito dell’annullamento del viaggio o del pacchetto turistico entro il termine di 14 giorni dalla richiesta che dovrà inoltrare alla agenzia di viaggi o direttamente al tour operator.
Il condizionale è d’obbligo in quanto, complice certamente il prolungarsi dello stato di emergenza che ha allungato ulteriormente lo stato di fermo del turismo globale, dall’analisi della moltitudine di richieste di assistenza pervenuteci da parte dei nostri clienti, c’è da temere che molte agenzie di viaggi e tour operator, probabilmente a causa della crisi finanziaria nella quale versano, non saranno in grado o comunque si rifiuteranno di erogare ai propri clienti i dovuti rimborsi.
Consigliamo quindi a tutti i consumatori interessati di formalizzare la propria richiesta di rimborso non appena il voucher giunge alla scadenza dei 30 mesi dall’emissione.
Bisogna fare attenzione a quale soggetto inoltrare la richiesta di rimborso in quanto molti voucher sono stati emessi direttamente dalle agenzie intermediarie e non dal tour operator organizzatore del viaggio; in tali casi, consigliamo di inoltrare la richiesta ad entrambi gli operatori.
Entro il termine di 14 giorni dalla richiesta agenzie di viaggi e tour operator dovranno accreditare in Vostro favore il rimborso monetario senza se e senza ma!
Se ciò non avviene, non attendere un giorno in più, compila il form sottostante e senza sostenere alcuna spesa otterrai la nostra assistenza immediata e gratuita fino all’ottenimento del rimborso integrale del tuo voucher di viaggio.
